Descrizione
Per la valutazione degli studenti e il passaggio all’anno successivo, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
Ciascun Collegio dei Docenti può stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe a questo limite. Queste deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione che si possa procedere alla valutazione degli alunni interessati.
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Ulteriori informazioni
- D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (art. 14, comma 7): Stabilisce il principio del limite minimo di presenza per la validità dell'anno scolastico.
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 (artt. 5 e 13): Conferma e integra la normativa per il primo e secondo ciclo, ribadendo la necessità della frequenza per la valutazione.
