Nel rammentare al personale scolastico in servizio presso questo istituto che la domanda formale per fruire dei permessi brevi di cui all’art. 16 del CCNL del 27/11/2007 deve essere presentata tramite AXIOS – SPORTELLO DIGITALE e che, nel caso dei docenti, va informato il responsabile del plesso dove dovrebbero svolgersi le ore di lezione richieste come permesso, si precisa quanto segue:
- il permesso deve essere espressamente concesso, poiché a) deve essere compatibile con le esigenze di servizio (art. 16, comma 1), b) per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale disponibile (art. 16, comma 5);
- i permessi in questione non possono avere una durata superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e
- per il personale docente fino ad un massimo di due ore (art. 16, comma 1);
- i permessi brevi per i docenti devono avere come unità minima quella dell’ora di lezione (art. 16, comma 1), pertanto in questo Istituto le unità di orario richieste non possono essere inferiori ai 50 minuti;
- i permessi complessivamente fruiti non possono eccedere per i docenti il limite annuale corrispondente al rispettivo orario settimanale di insegnamento e per il personale ATA 36 ore nel corso dell’anno scolastico (art. 16, comma 2);
- entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate, richiesta dall’amministrazione, in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio; per il personale docente prioritariamente (ma non necessariamente) nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio nelle ore di permesso (art. 16, comma 3)
- il mancato recupero, imputabile al dipendente, determina il trattenimento di una somma pari alla retribuzione spettante per ore non recuperate (art. 16, comma 4).
A meno di particolari e comprovate motivazioni di urgenza, la richiesta deve avvenire con anticipo sufficiente a garantire la sostituzione del docente che ne fa richiesta (di norma, almeno due giorni lavorativi); in assenza di congruo preavviso, e nell’impossibilità di sostituire il docente, il permesso non potrà essere concesso.
Si richiama tutto il personale ad ottemperare agli obblighi di cui alla presente, onde prevenire spiacevoli disfunzioni e contribuendo – in tal modo – al miglioramento continuo della qualità del servizio erogato.
| IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Andrea Badalamenti (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) |


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